Movida, l’ordinanza del sindaco Lo Fazio per l’estate 2026

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Sanzioni fino a 5000 euro per chi viola le disposizioni e sospensione dell'attività fino a 15 giorni

Data:

05 giugno 2026

Tempo di lettura:

2 min

Il sindaco Aurelio Lo Fazio
Il sindaco Aurelio Lo Fazio

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha emesso l’ordinanza relativa agli orari dei locali e ai rumori molesti. Il provvedimento entra in vigore oggi, 5 giugno, fino al 30  settembre.

Chiusure

Si stabilisce la chiusura entro le ore 2 di:

-  tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);

- attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini)

All’orario di chiusura, non potranno più essere somministrati alimenti e bevande e potrà essere consentito agli avventori, fino alle ore 2,30, di consumare quanto hanno già acquistato.

Divieto vendita alcolici

Si stabilisce, inoltre:

- il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 20   alle 6 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici;

- la somministrazione di bevande per il consumo all’aperto al tavolo, all’interno di contenitori composti esclusivamente di materiale non frangibile e riciclabile. Sono da considerare in deroga i ristoranti, qualora adottino una sorveglianza dedicata;

Attività musicali

- il rispetto delle seguenti prescrizioni per le attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all’aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune;

- dal lunedì al giovedì le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari devono cessare alle 23,30;

- dal venerdì al sabato le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 01,00 del giorno successivo;

- la domenica le attività musicali di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari deve cessare alle 24,00 

le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Per la violazione anche solo di una delle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 euro.  Alla seconda violazione nello stesso anno solare oltre la sanzione amministrativa si applica la sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni. Alla terza, invece, il periodo di sospensione va da 8 a 15 giorni.    

 

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026, 13:48

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