È disciplinata dall’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 e consente l’esecuzione immediata dei lavori a seguito della presentazione della comunicazione, corredata da un’asseverazione tecnica.
La C.I.L.A. si applica agli interventi edilizi che non rientrano tra quelli di edilizia libera, ma che non necessitano di S.C.I.A. o di Permesso di Costruire.
Rientrano tra questi:
- interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali dell’edificio;
- opere di restauro e risanamento conservativo leggere;
- modifiche interne di unità immobiliari, anche con variazione della distribuzione dei locali;
- realizzazione o integrazione di impianti tecnologici interni (elettrici, idrici, termici, ecc.);
- opere di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, purché non alterino la volumetria complessiva dell’edificio né comportino modifiche della destinazione d’uso.
La C.I.L.A. deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dell’intervento alle normative urbanistiche, edilizie, antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie ed energetiche.
L’esecuzione dei lavori può iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione completa.