La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, nonché dall’articolo 19 della Legge 241/1990.
La S.C.I.A. è richiesta per gli interventi edilizi che non necessitano del Permesso di Costruire, ma che non rientrano tra le attività di edilizia libera.
Rientrano tra questi:
- interventi di manutenzione straordinaria che comportano modifiche strutturali;
- restauro e risanamento conservativo con opere strutturali;
- ristrutturazioni edilizie leggere, che non comportano variazioni volumetriche o mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti;
- installazione di impianti tecnologici e opere accessorie non soggette a permesso di costruire.
La S.C.I.A. è corredata da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, che attesta la conformità dell’intervento alle normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza, igienico-sanitarie ed energetiche.
L’attività edilizia può essere avviata contestualmente alla presentazione della segnalazione, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di effettuare controlli entro i termini previsti dalla legge.